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2010/01/31

info VENDITA DI OPERE Frutto del Proprio INGEGNO CREATIVO

 
... ho trovato un articolo specifico sulle arti visive...il famoso articolo (articolo 4 comma 2 lettera h del decreto legge 114/98 del 31 marzo 1998) che viene citato nella dichiarazione del proprio ingegno dice che...il presente dereto non si applica a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo etc non fa distinzioni tra opere d'arte ma cita tutte le opere del proprio ingegno creativo...
...copio qui di seguito quanto trovato su www.incontemporanea.com

COSTI e DIRITTI dell'OPERA



Note per chi realizza e vende un'opera.

Chiunque realizzi qualche cosa riguardante le Arti Visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art) deve considerare questo qualcosa cosa come frutto del proprio ingegno, e quindi è un autore d'opera d'ingegno.

Esiste una legge a regolare la materia, la N°643 del 1941 "PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO" di competenza dapprima del Ministero della Cultura Popolare, e successivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (per il testo della Legge n. 633/1941 si rinvia a http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html ). Oggi con le nuove norme di tutela del diritto d'autore ( Legge 248/2000 ), viene delegata ad occuparsi di proteggerne i diritti la Sezione OLAF della SIAE (http://www.siae.it/index.asp ).

Per realizzare le opere d'ingegno non occorrono permessi, licenze o quant'altro, cosi come per vendere le proprie opere d'ingegno non occorrono partita IVA, iscrizioni di alcun tipo o altro, se la vendita viene effettuata direttamente dall'autore.

Chi vende il proprio prodotto è libero di farlo come e quando vuole, il registrare l'opera o l'iscriversi alla SIAE serve solo a cautelarsi contro eventuali ulteriori ricavi economici originati dallo sfruttamento dell'opera da parte di terzi, in quanto l'autore, pur avendo venduto l'opera, conserva la paternità e quindi tutti i diritti di sfruttamento economico della stessa. Infatti l'autore vende l'opera ma non lo sfruttamento dell'opera, e se il nuovo proprietario dovesse avere dei ricavi dallo sfruttamento dell'opera, a questi ricavi si applicano i diritti dell'autore.

Se io, autore, sfrutto direttamente la mia opera non devo pagare per questo la SIAE, in quanto questa serve a proteggere i miei diritti che, a loro volta, verranno pagati a me.

Registrare un'opera alla SIAE significa assicurarsi che nessuno possa sfruttarla senza pagare l'autore, ma non garantisce niente, e non dà niente, soprattutto se non si è ancora venduta l'opera e se non è stata posta in circolazione.

Per quanto riguarda le imposte e le modalità relative, se l'ammontare annuo del ricavato rientra in € 5.000,00 viene considerato un regime minimo di lavoro autonomo, in quanto lavoro occasionale e saltuario, per cui l'acquirente (e non il venditore!), se vuole, fa la ritenuta d'acconto.

Se il ricavato annuo invece dell'autore supera € 5.000,00 è necessario aprire solamente la partita IVA; tutto il resto non riguarda l'autore, e non è obbligatorio (licenza di vendita, camera di commercio, ditta individuale , società varie, etc. etc).

Per le modalità di registrazione delle proprie opere vedere la Sezione Arti Visive della Siae: http://www.siae.it/olaf_av.as
 
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9 commenti:

  1. ok, ma non rilasciando scontrini o ricevute fiscali, come si fa a dimostrare che l' incasso annuo non supera i 5000 euro?

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  2. E' vero solo l'esatto contrario di tutto quello che hai scritto, informati bene, perché se segui queste regole sei fuori legge al 100%

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  3. non è vero quello ceh c'è scritto???

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  4. siete sicuri? da quello che ho capito la partita iva non serve, e se non superi i 5000 euro da singolo acquirente e vendi in maniera occasionale (mercatini etc.) non devi pagare nulla allo stato.

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  5. Mi sembra tutto corretto ma non ho trovato bibliografia circa il limite dei 5000,00€. Il guadagno dalle cessioni di proprie opere d'ingegno creative va inserito in dichiarazione tra i redditi assimilati al lavoro autonomo. E' assimilato in quanto andrà inserito lì ma non è lavoro autonomo (reddito di un professionista). Se si cede un diritto esclusivo di utilizzazione dei diritti di autore, tale cessione deve essere documentata e si ha diritto a una deduzione del 25% come costi (40% se si ha meno di 35anni) sempre tra i redditi assimilati al lavoro autonomo andranno inseriti. La cessione di opere d'ingegno creativo è esentata dal rilascio di ricevute, mentre se si cedono anche i diritti di autore deve essere tutto documentato. Gradirei bibliografia circa il limite dei 5000,00€, in quanto si ha diritto alle deduzioni nelle cessioni dei diritti d'autore fino a poco oltre i compensi che superano i 50.000,00€ da qui mi sembra assurdo prevedere un tetto così alto se poi bisogna passare ad un sistema differente raggiunto un decimo di tale cifra.

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  6. ma anche creare articoli di bigiotteria fa parte della creazione del proprio ingegno' perchè a me hanno detto che la bigiotteria non fa parte delle creazioni del proprio ingegno... per favore mi fate sapere?

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  7. "..cosi come per vendere le proprie opere d'ingegno non occorrono partita IVA.."

    "Se il ricavato annuo invece dell'autore supera € 5.000,00 è necessario aprire solamente la partita IVA"

    Scusa ma l'articolo è quanto meno contraddittorio...o serve la partita iva o non serve.
    Da quello che ho letto in giro "prestazione occasionale" e "sfruttamento delle opere d'ingegno" sono due cose ben diverse, ma vai a capire....la materia è piena di cazzari.

    Mi sono alquanto rotto il cazzo di questi articoli che mescolano pezzi di leggi varie, ipotesi personali e credenze popolari creando una confusione assurda.
    Se uno una cosa non la sa meglio che stia zitto piuttosto che sparare cazzate

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  8. posso raccontare la mia esperienza personale in quanto espongo in fiere con l'associazione di artigiani hobbisti; è assolutamente necessario presentare al protocollo del proprio comune di residenza la dichiarazione per l'esposizione e la vendita di opere frutto del proprio ingegno (bigiotteria compresa) e conservare per sè una copia col timbro di protocollo, per ogni esposizione è necessaria una autorizzazione a farlo, essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non si è obbligati e rilasciarle ma se il cliente la chiede si è obbligati); in caso di controllo della finanza è sufficiente presentare la dichiarazione con l'autorizzazione, se richiesto far vedere il blocchetto delle ricevute; buon lavoro a tutti

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  9. Ciao, mi dispiace deludervi ma avete un pò confuso le carte. Il diritto all'ingegno è una cosa, la vendita è un'altra. Anche se occasionale, si dovrebbe rilasciare una ricevuta semplice che indichi la dicitura "vendita occasionale senza p.IVA art 67 DPR 917/86" con bollo di 1,81€ se la cifra supera i 77€. E' obbligatorio farla e chiederla. Anche e sopratutto nei mercatini (chi non lo fa e chi non la chiede è a rischio contravvenzione anche salata). Se le vendite sono abituali (tipo mi organizzo una bancarella al mercatino rionale per tutto l'anno una volta a settimana (esempio), divento non più occasionale ma abituale. Devo aprire la paertita IVA, iscrivermi alla gestione separata dell'INPS e divento un lavoratore autonomo (in questo caso iuna rtista) che DEVE rilasciare invece di una ricevuta come sopra, una vera e propria fattura. Mi posso scaricare le spese di materiali, suolo pubblico, e altre e non ho costi fissi, tranne l'iva quando incasso più di quanto scarico, come è sperabile. Se si superano i 4700€ di incassi all'anno ci pago le tasse sopra (a percentuale sul venduto come anche l'INPS). Se non li sorpasso mi resta un credito di IVA o di eventiuali ritenute d'acconto (che non fa chi vuole ma associazioni, enti pubblici, scuole o chiunque non privato a cui rilasci fattura per un qualsiasi servizio o vendita. Io x esempio faccio dei laboratori creativi e mi fanno la ritenuta a monte.
    LE RICEVUTE O LE FATTURE SONO OBBLIGATORIE, FICCATEVELO IN TESTA. L'unico limite dei 5000 euro per le vendite occasionali, va dimostrato, no? Quindi munitevi di libretto di ricevute e se superate andate in un CAF che vi spiegano. Se non fate così siete EVASORI. C'è poco da fare. La licenza comunale serve anche per vendite occasionali sul Web. Se vendete nel vostro sito o molti oggetti contemporaneamente, vi serve la partita IVA. Perchè è chiaro che siete organizzati e non occasionali. OK? ciao e divertitevi- I diritti sul vostro ingegno sono comunque vostri, ma ricordatevi che se copiate una collanina o una borsetta dal libro, l'ingegno non è vostro ma di chi ha scritto il libo.

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